Il sistema della giustizia disciplinare dei magistrati svolge, in pressoché tutti gli ordinamenti, un ruolo cruciale nel governo della magistratura, con il fine di preservare il prestigio dell’istituzione e la credibilità soggettiva dei funzionari dello Stato chiamati a prendere decisioni autoritative sulla vita dei cittadini. Tuttavia, in tempi recenti, specialmente nel nostro Paese, la giustizia disciplinare appare esposta al rischio di una funzionalizzazione alla tutela di interessi “altri” rispetto al proprium del controllo dell’integrità dei comportamenti dei magistrati: in particolare il procedimento disciplinare è stato rivisto come strumento di assicurazione della produttività e della professionalità dei magistrati. Il disciplinare, anche a causa della storica assenza di incisivi momenti di valutazione dell’operato dei magistrati, sembra sempre più la sede in cui “misurare il rendimento” dei magistrati, nonché la capacità dei capi degli uffici di garantire i risultati attesi. Questa operazione è però rischiosa, perché può portare a “snaturare” il procedimento disciplinare. Quest’ultimo, infatti, per sua natura, interviene a valle di condotte inadempienti, allorché il ritardo si è già verificato. Affidare dunque alla disciplinare il compito di rendere efficiente il processo non è solo inefficace, ma può indebolire l’indipendenza della magistratura. L'A., dopo un inquadramento sistematico della funzione e ragion d’essere della responsabilità disciplinare dei magistrati, analizza (evidenziandone le problematicità) i nuovi illeciti disciplinare collegati alle misure organizzative: dapprima l’art. 2, comma 1, lett. q-bis: la condotta del magistrato che non collabora nell’attuazione delle misure volte a recuperare i ritardi e a ridurre le pendenze dell’ufficio, o reiteri le condotte che le hanno imposte, poi l’art. 2, comma 1, lett. ee-bis, ee-ter: gli illeciti propri dei magistrati con funzioni direttive e semidirettive per difetti organizzativi, omessi controlli e comunicazioni. Il contributo si conclude nel senso che la responsabilità disciplinare deve rimanere uno strumento di ultima istanza, indirizzato a colpire comportamenti eccezionali e patologici. Una riforma autentica dell’efficienza giudiziaria non può passare per la minaccia, ma per la fiducia, la formazione e la responsabilizzazione condivisa.
Il sistema disciplinare come strumento per assicurare efficienza? / Spaccapelo, Chiara. - (2025), pp. 115-145.
Il sistema disciplinare come strumento per assicurare efficienza?
spaccapelo
2025
Abstract
Il sistema della giustizia disciplinare dei magistrati svolge, in pressoché tutti gli ordinamenti, un ruolo cruciale nel governo della magistratura, con il fine di preservare il prestigio dell’istituzione e la credibilità soggettiva dei funzionari dello Stato chiamati a prendere decisioni autoritative sulla vita dei cittadini. Tuttavia, in tempi recenti, specialmente nel nostro Paese, la giustizia disciplinare appare esposta al rischio di una funzionalizzazione alla tutela di interessi “altri” rispetto al proprium del controllo dell’integrità dei comportamenti dei magistrati: in particolare il procedimento disciplinare è stato rivisto come strumento di assicurazione della produttività e della professionalità dei magistrati. Il disciplinare, anche a causa della storica assenza di incisivi momenti di valutazione dell’operato dei magistrati, sembra sempre più la sede in cui “misurare il rendimento” dei magistrati, nonché la capacità dei capi degli uffici di garantire i risultati attesi. Questa operazione è però rischiosa, perché può portare a “snaturare” il procedimento disciplinare. Quest’ultimo, infatti, per sua natura, interviene a valle di condotte inadempienti, allorché il ritardo si è già verificato. Affidare dunque alla disciplinare il compito di rendere efficiente il processo non è solo inefficace, ma può indebolire l’indipendenza della magistratura. L'A., dopo un inquadramento sistematico della funzione e ragion d’essere della responsabilità disciplinare dei magistrati, analizza (evidenziandone le problematicità) i nuovi illeciti disciplinare collegati alle misure organizzative: dapprima l’art. 2, comma 1, lett. q-bis: la condotta del magistrato che non collabora nell’attuazione delle misure volte a recuperare i ritardi e a ridurre le pendenze dell’ufficio, o reiteri le condotte che le hanno imposte, poi l’art. 2, comma 1, lett. ee-bis, ee-ter: gli illeciti propri dei magistrati con funzioni direttive e semidirettive per difetti organizzativi, omessi controlli e comunicazioni. Il contributo si conclude nel senso che la responsabilità disciplinare deve rimanere uno strumento di ultima istanza, indirizzato a colpire comportamenti eccezionali e patologici. Una riforma autentica dell’efficienza giudiziaria non può passare per la minaccia, ma per la fiducia, la formazione e la responsabilizzazione condivisa.| File | Dimensione | Formato | |
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